Novembre 20 2019 0Comment

Primo piano: intervista all’avvocato Gabriele Sepio sulla Riforma del Terzo Settore

Silvia Superbi ha intervistato l’avvocato Gabriele Sepio, coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, membro del comitato di gestione della Fondazione Italia Sociale, fa il punto per noi sulle novità della Riforma.

 

Buongiorno Avvocato, per primo le pongo la domanda di rito: “a che punto sono i decreti della Riforma del Terzo Settore e cosa dobbiamo aspettarci a partire da oggi?”

 La riforma è ormai avviata verso la fase operativa: l’emanazione dei diversi decreti attuativi prevede infatti una serie di passaggi, che stanno portando in maniera graduale al delinearsi del nuovo quadro normativo del Terzo Settore.

In questo senso, un’importanza centrale avrà il decreto per l’istituzione del Registro unico nazionale (RUNTS), la cui emanazione è prevista per giugno del 2020. Il decreto è in fase di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro ed una volta completato verrà inviato alla Conferenza Stato Regioni per il parere di rito.

Altra tappa fondamentale è l’individuazione dei criteri per stabilire la secondarietà e strumentalità delle attività “diverse” da quelle di interesse generale (art. 6 del CTS). Si tratta prevalentemente delle attività di carattere commerciale svolte allo scopo di finanziare l’attività principale (si pensi alla somministrazione di alimenti e bevande, alla organizzazione di spettacoli, alla vendita di beni): il decreto nei mesi scorsi ha superato il vaglio della Cabina di regia e deve passare ora all’esame del Consiglio di Stato.

Più snello dovrebbe essere invece il procedimento per il decreto ministeriale in tema di benefici fiscali a favore delle erogazioni liberali in natura (art. 83 del CTS): per quest’ultimo provvedimento, infatti, è previsto il concerto del Ministero del Lavoro e di quello delle Finanze, senza ulteriori passaggi.

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, invece, le linee guida sul bilancio sociale e quelle sulla valutazione di impatto sociale che, come vedremo, assumeranno un ruolo strategico nel  nuovo modello di Terzo Settore disegnato dalla riforma.

Novità sono attese anche sul fronte del cinque per mille, la cui disciplina è stata revisionata nel quadro della riforma dal D.Lgs. n. 111/2017.  Le nuove disposizioni ampliano la platea dei potenziali beneficiari del contributo, estendendola a tutti gli Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS e rafforzano gli adempimenti in tema di rendicontazione e trasparenza. Per l’operatività delle nuove regole si è in attesa di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cui percorso di approvazione dovrà essere completato dal passaggio presso le Commissioni parlamentari competenti, ovvero “politiche sociali” e “bilancio”, che esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante.

Come si vede gli step della riforma sono cadenzati secondo una logica che porterà nel 2020 alla attivazione del RUNTS e l’anno successivo all’applicazione delle nuove regole fiscali dopo il vaglio UE. In questa fase, dunque, spetta agli enti valutare attentamente le scelte da compiere per iscriversi nella sezione del nuovo registro più adatta agli scopi ed agli obiettivi selezionati.

 

Come Associazione che rappresenta tanti professionisti che a vario titolo collaborano con ETS e che si impegnano per una crescita del settore, ci piacerebbe affrontare con lei – che dall’inizio è promotore di queste innovazioni normative – un ragionamento ad ampio raggio: quali sono le opportunità della Riforma guardando al framework generale? Quali le prospettive in ambito di crescita e sviluppo per il Terzo Settore e quali per i professionisti che collaborano?

Le opportunità sono tante e muovono proprio dal riconoscimento della specifica identità del Terzo Settore e delle sue potenzialità in termini di sviluppo.

In quest’ottica, la riforma mira, da un lato, ad accrescere la professionalità degli enti (istituendo regole precise in tema di pubblicità, trasparenza, responsabilità degli amministratori) e, dall’altro, ad incentivare le sinergie sia con i soggetti pubblici sia con i soggetti profit.

Un’opportunità da non sottovalutare per chi intende operare nel Terzo settore è quella dell’impresa sociale, che con la riforma acquista una veste nuova e viene dotata di una specifica disciplina tributaria. Verrà quindi finalmente valorizzato chi decide di “fare impresa” con finalità di interesse generale, mediante apposite agevolazioni (subordinate all’autorizzazione europea) che consentiranno la detassazione degli utili reinvestiti nelle attività istituzionali, nonché specifici benefici fiscali per gli investitori (art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017).

Al fine di incentivare lo sviluppo del Terzo Settore, la riforma mira poi a favorire i finanziamenti dei progetti degli ETS, sia prevedendo apposite esenzioni e agevolazioni sui trasferimenti (erogazioni liberali, lasciti, donazioni) sia introducendo alcuni strumenti innovativi: si pensi ad esempio ai “titoli di solidarietà” (art. 77 del CTS), che consentiranno di sottoscrivere obbligazioni dirette al finanziamento di specifiche iniziative di interesse generale, oppure al social lending (art. 78 del CTS) che consentirà l’erogazione di appositi prestiti peer to peer riservati agli enti del Terzo Settore, agevolando gli investitori con una tassazione agevolata sugli interessi del finanziamento (con aliquota al 12,5%, la stessa prevista per i titoli di Stato).

Il Terzo Settore entra in una nuova fase dunque in cui la professionalizzazione, nello svolgimento e nella gestione delle attività, potrà fare la differenza specie nella valorizzazione dei progetti e dei risultati raggiunti. Strumenti come il bilancio sociale e la valutazione di impatto sociale, solo per fare due esempi, consentiranno agli enti non profit più attenti di accedere alla raccolta fondi e, soprattutto, ai crescenti investimenti del mondo profit verso la reputazione sociale dell’impresa. In questo scenario i professionisti potranno coadiuvare gli enti nella crescita e soprattutto nella individuazione del modello organizzativo più idoneo al raggiungimento degli scopi conciliando le strutture meramente erogative con quelle organizzate in forma di impresa.

 

Verosimilmente, ritiene che la Riforma ampli le possibili interazioni tra professionisti del Terzo Settore? Penso ad ambiti quali la formazione, l’obbligo al bilancio sociale oppure lo svolgimento di attività diverse per finanziare l’interesse generale dell’ETS. Quali approfondimenti suggerisce di affrontare ai soci di EUconsult Italia nei prossimi mesi per far fronte ai cambiamenti che ci attendono?

La riforma punta sulla professionalità, sulla trasparenza e sulla capacità di raccontare l’impatto delle iniziative realizzate. Diventa quindi fondamentale per i professionisti e per gli operatori comprendere, studiare e sviluppare gli strumenti che il Codice del Terzo Settore offre in questo senso.

Primo fra tutti, come accennavo, il bilancio sociale, un documento che consentirà non solo la rendicontazione ma una vera e propria narrazione delle attività di interesse generale, indirizzata ai sostenitori e a tutti coloro che sono interessati ai progetti dell’ETS e al suo ambito di operatività. Strettamente legato a questo tema è quello della valutazione d’impatto sociale, che consentirà di rappresentare nel bilancio dell’ente quegli elementi che sfuggono alla semplice quantificazione economico-finanziaria.

Anche sul fronte delle attività diverse può essere senz’altro opportuno un approfondimento, per comprendere le nuove opportunità offerte dal Codice del Terzo settore: con la riforma, infatti, viene meno il requisito della “connessione” delle attività strumentali (tipico del regime ONLUS, o della L. 398/1991), per cui occorre prendere confidenza con questo cambiamento, per comprendere quali siano i nuovi limiti e le condizioni per esercitare attività accessorie in chiave di autofinanziamento. A questo si aggiunga che le attività di interesse generale, previste dalla riforma, non sono più rivolte esclusivamente a favore della categoria dei soggetti svantaggiati (definizione fin troppo generica che, utilizzata per le attività c.d. “non immanenti” svolte dalla ONLUS, in passato ha creato non poche difficoltà interpretative) ma guarda ad obiettivi molto più ampi. Senza contare l’inclusione nel novero degli interessi generali anche di nuove attività come il commercio equo e solidale oppure il microcredito aspetti, questi, di particolare interesse per chi vuole iniziare a guardare al Terzo Settore come ad una opportunità.

Per i professionisti che collaborano con le imprese, poi, una spinta decisamente innovativa riguarda l’economia circolare e la donazione di beni. La riforma coordina i vantaggi fiscali della legge 166 del 2016, c.d. “antisprechi”, con l’estensione dei benefici previsti per chi effettua erogazioni in denaro anche alle donazioni in natura. Se fino a poco tempo fa donare beni per fini di solidarietà sociale da parte delle imprese significava affrontare percorsi burocratici tortuosi senza alcun beneficio tributario, oggi diventa veicolo per dare nuovo valore ai beni, investire sulla reputazione sociale e ricevere, nel contempo, vantaggi fiscali.

Concludo con un tema in questo periodo particolarmente importante, ovvero l’adeguamento degli statuti. In questa fase transitoria infatti, tutti gli enti che vogliono accedere al Terzo Settore sono interessati alle modalità ed ai tempi per adeguare i propri statuti in vista della futura iscrizione nel RUNTS. A dispetto di quello che ogni tanto si legge, la riforma del Terzo Settore sta per entrare nella fase operativa. Farsi trovare pronti adeguando gli statuti al codice del Terzo Settore è un primo passo importante. ONLUS, APS e ODV verranno trasmigrate dai vecchi registri di appartenenza al nuovo Registro Unico Nazionale. Per permanere nel registro, tuttavia, l’ente dovrà essere in regola statutariamente con le norme introdotte dalla riforma. Per gli enti non profit invece, che non sono ad oggi iscritti in alcun registro, non resterà che attendere l’operatività del RUNTS il prossimo anno per poi provvedere autonomamente all’iscrizione.

Nel compiere le scelte legate all’iscrizione nel nuovo registro i professionisti potranno tenere conto della esigenza di riorganizzare gli enti attraverso operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione nonchè della possibilità, ora espressamente prevista, fornita dall’art. 42-bis del codice civile, di effettuare operazioni straordinarie tra associazioni e fondazioni. Con la riforma peraltro le operazioni straordinarie degli enti non profit non saranno più gravate da imposta di registro in misura proporzionale.

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