Luglio 27 2020 0Comment

Non profit e spiagge accessibili: un nuovo protagonismo per il Terzo Settore

Con molto piacere pubblichiamo un articolo del nostro socio Vincenzo Tafuri.

 

Rendere le spiagge della Campania più accessibili alle persone con disabilità: è questo, sostanzialmente, l’effetto che la legge regionale, promulgata il 15 luglio 2020, rivolta ai comuni campani della fascia costiera, vuole ottenere. La premessa a tale provvedimento è che alle persone con disabilità debbano essere garantiti, da un lato, l’uguaglianza sancita dall’art. 3 della Costituzione, dall’altro, l’inserimento e l’integrazione sociale, previsti dall’art. 8 della legge 104 del 1992.

Cosa c’entrano gli enti del terzo settore con questa legge? Moltissimo, malgrado i destinatari diretti dei finanziamenti siano i comuni in forma singola o associata. Le organizzazioni del non profit, infatti, possono, sì, partecipare ai bandi per la gestione delle spiagge, ma hanno, soprattutto, la possibilità di far sentire la loro voce nelle istituzioni locali, dando a queste ultime anche una consulenza tecnico-specialistica.

Del resto, sarebbe l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, secondo il quale gli enti locali «assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento».

Quest’ultimo articolo è al centro anche di un cambiamento paradigmatico nel campo della collaborazione tra pubblico e privato, tanto è vero che, nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale (clicca qui), per dirimere un conflitto tra la Regione Umbria e il Governo, è intervenuta sentenziando che gli Enti del Terzo settore «spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi sia un’importante capacità organizzativa e di intervento».

Con questa sentenza, si apre un nuovo corso non solo nei rapporti con l’amministrazione pubblica del territorio, ma all’interno delle stesse realtà senza scopo di lucro. Occorre, appunto, che le organizzazioni accrescano la loro dimensione – respingendo nanismo e onanismo –, guardino alla loro mission con maggiore professionalità, senza approssimazioni, valorizzino il network esistente e lo amplino, si dotino di personale altamente qualificato, scelto pure oltre la sola motivazione volontaristica.

Bisogna, così, perorare la buona causa pubblicamente (advocacy), influenzare la decisione politica e amministrativa attraverso la presentazione di dati, report e scenari (lobbying), implementare una valida unità operativa interna di progettazione – che, sappia, all’occasione, cooperare con il decisore pubblico –, valutare e rendere conto delle proprie attività agli associati, ai collaboratori, ai beneficiari, alla collettività (valutazione e comunicazione).

In questo modo, gli interventi previsti dalla legge n. 26/2020 della Regione Campania (ma più in generale, qualsiasi attività di natura solidaristica), diventano parte di un quadro più ampio, finalizzato sia alla dotazione di strumenti e spazi funzionali alle persone con disabilità quanto alla creazione di un substrato culturale sul quale poter lavorare in un’ottica meno contingente ed emergenziale.

admin

admin

Write a Reply or Comment