Maggio 17 2021 0Comment

Con il RUNTS, la trasparenza è un obbligo. L’intervista di Vincenzo Tafuri all’Avv. Torluccio

Il futuro delle organizzazioni senza scopo di lucro ruota intorno al RUNTS, ovverosia al Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore, e all’insieme di norme contenute nel cosiddetto Codice del Terzo Settore (CTS) che lo ha introdotto nell’ordinamento italiano.
Il termine RUNTS potrebbe essere un monito verso il mondo non profit, se si pensa all’acronimo come una parola composta di origine inglese, fatta dal vocabolo RUN, che significa correre, e dalle iniziali T di Third e S di Sector. In breve, con il nuovo registro e con il corpus normativo che lo sostiene, le realtà del sociale potrebbero trovare nuovo slancio!
Il RUNTS ha attribuzioni simili al Registro delle Imprese – quanto, per esempio, agli effetti dell’iscrizione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e all’efficacia in termini di pubblicità degli atti interni – ma, da quest’ultimo, si discosta in relazione ai possibili controlli che potrebbe esercitare sugli enti aderenti.

Delle novità legate all’istituzione e degli aggiornamenti consequenziali richiesti, ne abbiamo parlato con Fabio Torluccio, avvocato salernitano, specializzato in ambito tributario e penale in riferimento agli enti del Terzo Settore. Torluccio è, altresì, socio di EUconsult Italia, l’associazione dei consulenti di alto profilo del non profit, e cofondatore di Specialisti del Non Profit, un gruppo di esperti qualificati nella consulenza e nella formazione alle organizzazioni senza scopo di lucro.

Il Codice del Terzo Settore, ormai, è realtà: qual è la ratio perseguita dal Legislatore?
«Il legislatore con il Codice del Terzo Settore ha operato il riordino e la revisione organica della disciplina degli Enti Non Commerciali, introducendo una disciplina unitaria applicabile a tutti gli Enti, nel rispetto del principio di specialità che li caratterizza e, al contempo, ha individuato nel principio di trasparenza un cardine della riforma. Soltanto l’adempimento degli obblighi di trasparenza giustifica l’attribuzione agli ETS delle misure di favore previste dal CTS».

Il termine per l’adeguamento degli statuti degli Enti del Terzo Settore (ETS) è stato prorogato al 31 Maggio 2021. Fra gli aggiornamenti richiesti, c’è la precisazione circa il patrimonio associativo, che deve essere interamente utilizzato per gli scopi sociali, con il divieto di redistribuzione di utili e avanzi di gestione. Finora, tali previsione erano de facto, mentre, da oggi, devono essere esplicite?
Per rispondere alla domanda occorre leggere con attenzione gli artt. 4 e 8 del CTS.
Il primo indica nell’assenza di scopo di lucro uno degli elementi caratterizzanti gli ETS, che si traduce nell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie al perseguimento degli scopi istituzionali, come poi espressamente specificato all’art. 8. Il secondo comma della citata disposizione contiene un ulteriore precetto, in quanto vieta la distribuzione anche indiretta di utili, elencando i comportamenti che per il legislatore integrano una ripartizione velata. È evidente, quindi, che tali previsioni dovranno essere esplicitate all’interno degli statuti degli ETS, peraltro analogo precetto è riscontrabile nell’art. 148 co. 8 TUIR.

Tra le 7 forme che un ETS può assumere, iscrivendosi al Registro, c’è quello di associazione di volontariato oppure di associazione di promozione sociale. Qual è la differenza sostanziale fra le due tipologie associative?
«Occorre premette che le ODV e le APS sono state disciplinate all’interno del Titolo V del CTS, rispettivamente nel primo e secondo Capo. Le ODV, introdotte con la L. 266/1991, sono connotate due elementi peculiari: a) l’attività di volontariato che consiste nella attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito per fini di solidarietà verso terzi; b) l’organizzazione di volontariato si avvale in modo prevalente delle prestazioni, personali, volontarie e gratuite dei propria aderenti. Le APS sono invece caratterizzate da: a) lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore degli associati o terzi; b) l’assenza di fine di lucro; c) il rispetto della libertà e dignità degli associati».

Con l’entrata in vigore del RUNTS, la categoria fiscale delle ONLUS non esisterà più. Di conseguenza, le agevolazioni fiscali, fino a questo momento ad esse attribuite, saranno concesse, indistintamente, a tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, purché iscritte al Registro e dotate della qualifica di ETS?
«Occorre premettere che con l’operatività del RUNTS non sarà più possibile l’iscrizione delle ONLUS nell’anagrafe tributaria, tuttavia potranno continuare ad applicare la normativa fiscale di favore sino all’anno successivo all’avvenuta autorizzazione della Commissione Europea sul Comparto fiscale del CTS. È opportuno segnalare che non è prevista una specifica sezione del RUNTS per le ONLUS, potranno iscriversi in una delle sezioni, assumendo la nuova denominazione di Ente del Terzo Settore, previo adeguamento degli statuti. A secondo della qualifica soggettiva assunta troveranno applicazione le specifiche disposizioni fiscali di favore previste dal CTS.

Rispetto al passato, a tutti gli Enti del Terzo Settore è disposta l’obbligatorietà di redazione del bilancio di esercizio, uno modo, quindi, per aumentare la trasparenza verso l’esterno. Quale altro vantaggio, con questa obbligatorietà, ricevono la stessa organizzazione e gli stakeholder?
«Per l’ETS, la redazione del bilancio di esercizio integra un indicatore di efficienza, in quanto consente di verificare in che misura sono stati raggiunti i fini statutari e, al contempo, è un mezzo per pianificare, gestire e controllare le risorse. Agli stakeholder la redazione del bilancio di esercizio consente di avere un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente».

Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) come si inseriscono nella cosiddetta Riforma del Terzo Settore e nell’applicazione del Codice?
«Il Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017 (CTS) non prevede una specifica sezione per le associazioni e società sportive dilettantistiche che, quindi, dovranno decidere se, previa modifica degli statuti, iscriversi nel registro. Per chi dovesse optare per l’iscrizione sarà soggetto alla nuova disciplina fiscale prevista dal CTS, mentre chi deciderà di rimanere fuori continuerà a godere del regime fiscale di favore previsto per gli enti sportivi. La scelta di iscriversi nel RUNTS dovrà formare oggetto di un’attenta valutazione che non potrà prescindere dalle caratteristiche peculiari dell’Ente».

Per la prima volta, una legge organica, come è il Codice del Terzo Settore, prevede la raccolta fondi come attività giuridicamente riconosciuta per le Organizzazioni Non Profit. È un chiaro segnale che il Legislatore vuole sganciare questo mondo dalla dipendenza rispetto alle risorse pubbliche?
Restando sempre sul tema, è concreto il rischio di una sovrapposizione normativa fra le attività secondarie e strumentali (art. 6) e le attività di raccolta fondi fatte attraverso la cessione di beni e servizi di modico valore (art. 7)?
«Il CTS non intende elidere o almeno attenuare il rapporto di dipendenza dalle risorse pubbliche, in quanto contiene numerose disposizioni che favoriscono i rapporti tra P.A. ed Enti del Terzo Settore. L’attività di raccolta fondi trova nel CTS una disciplina organica e, ove svolta in modo organizzato e continuativo, costituirà uno strumento di finanziamento per l’ente e, al contempo, un mezzo di collegamento tra lo stesso e i suoi sostenitori. Ulteriori considerazioni impongono la pubblicazione del relativo decreto attuativo».

Perché, in questo momento di transizione, le ONP dovrebbero affidarsi ad un consulente legale specializzato? Quali competenze occorrono?
«L’introduzione di un corpus normativo complesso e articolato come il CTS impone necessariamente un importante bagaglio di competenze legali e fiscali, oltre che un costante aggiornamento. Inoltre, i numerosi obblighi di trasparenza introdotti dal CTS a carico degli Enti con le correlate responsabilità di natura civile e fiscale evidenziano la necessità di un supporto costante e, quindi, appare indispensabile la presenza di un consulente legale specializzato, che possa supportare le ONP e guidarle nel raggiungimento dei fini istituzionali».

 

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